Nullità della clausola compromissoria non conforme all’art. 34 del D. Lgs. 5/2003
E’ nulla la clausola compromissoria – sia se introdotta ex novo dopo l’entrata in vigore della riforma, sia se preesistente e non adeguata alle nuove previsioni – che non sia conforme alle disposizioni inderogabili di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003.
I soci non sono infatti liberi di mantenere, o di introdurre, una clausola compromissoria di “diritto comune”, dando vita ad un arbitrato regolato dalla sola disciplina codicistica perché in tal modo si permetterebbe ai soci di eludere l’inderogabilità delle nuove norme e la fondamentale ratio ad esse sottesa.
Va escluso che con riferimento ad una clausola compromissoria di tale guisa possa operare l’art. 1419, II co., c.c., essendo tale norma destinata a trovare applicazione solamente laddove vi sia un’espressa indicazione di legge che sancisca la sostituzione della clausola nulla con la norma inderogabile violata; indicazione che, nel caso di specie, non sussiste.