Nullità della convocazione dell’assemblea ordinaria formulata da un terzo e della conseguente delibera
La convocazione dell’assemblea dei soci, il relativo verbale e la deliberazione ivi contenuta non possono essere in alcun modo imputati alla società ove formati e provenienti da un terzo estraneo, non facente parte della compagine sociale, e sono pertanto assolutamente nulli, e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese del suddetto verbale non sana detta nullità.
La semplice iscrizione di una domanda giudiziale non è sufficiente a privare il socio iscritto al registro delle imprese della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
L’amministratore unico revocato ha titolo per impugnare la delibera con cui sia decretata la propria revoca, in quanto lesiva dei suoi diritti.