15 Dicembre 2016

Nullità della decisione assembleare in assenza assoluta di informazioni: onere della prova in capo al socio nel caso di società contumace

L’accoglimento della domanda di invalidità della delibera per carenza assoluta di informazione, ai sensi dell’art. 2479-ter co. 3 c.c.,  formulata dal socio non ritualmente convocato presuppone l’accertamento, da un lato, dell’omessa convocazione imputabile alla società, e, dall’altro, della mancata comparizione del socio all’assemblea, giacché l’eventuale partecipazione del socio senza opporre eccezioni di sorta – in particolare senza contestare la mancanza di informazione – sanerebbe il vizio, non potendosi assumere in tal caso una mancanza di informazione di tipo assoluto.

In particolare, con riguardo alla prova dell’omessa convocazione, il socio attore in un giudizio contumaciale è sollevato dall’onere di provare il mancato invio dell’avviso di convocazione poiché, in forza dei principi del riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale e della prossimità alla fonte di prova, si deve considerare che l’obbligo di comunicare la convocazione è in capo alla società (art. 2479-bis co. 1 c.c.) sicché, in un rapporto di natura contrattuale, quale quello tra socio e società, è sufficiente che il socio-creditore alleghi l’inadempimento perché sia la società-debitore a dover provare l’esatto adempimento (art. 1218 c.c.).

Con riguardo alla prova della mancata comparizione, il socio attore che alleghi tale circostanza all’interno di un giudizio contumaciale deve fornire la prova di essa, non essendo applicabile il principio di non contestazione sancito all’art. 115 co. 1 c.p.c.. Tuttavia, il principio di sfavore rispetto alle prove di fatti negativi, in presenza di un verbale assembleare dal contenuto generico, in cui il presidente ometta di dare conto compiutamente della validità della costituzione dell’assemblea indicando i soci o delegati presenti, esclude che il socio possa essere onerato di offrire prova contraria alla insussistente, perché generica, attestazione della sua presenza.

 

 

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