Nullità della delibera di approvazione del bilancio redatto dai liquidatori in prospettiva di continuità aziendale
Qualora l’assemblea disponga l’apertura della fase di liquidazione nel corso dell’esercizio, la delibera, che approvi il bilancio riferito a quell’annualità, deve ritenersi nulla nel caso in cui il bilancio venga redatto secondo i criteri ordinari dettati dagli artt. 2423 e ss. c.c. in prospettiva di continuità aziendale e, perciò, configuri la società come attiva. Ciò è vero pur se l’assemblea abbia conferito ai liquidatori il mandato di valorizzare le attività residue, in quanto la società in liquidazione non può considerarsi attiva (nel caso di specie, secondo il Tribunale, i liquidatori avrebbero dovuto redigere due documenti contabili; il bilancio iniziale alla data di apertura della liquidazione e il bilancio annuale di liquidazione al termine dell’esercizio di riferimento).
E’ altresì nulla per contrarietà all’art. 2427 comma 1 n. 19 bis c.c. la delibera di approvazione del bilancio nel quale non siano riportati, in nota integrativa, i finanziamenti effettuati dai soci, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.