Nullità della frazione italiana di un brevetto europeo
E’ da ritenersi invalida (e ne va dichiarata la nullità con carico di annotazione della sentenza a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi) la frazione italiana di brevetti europei fondata sulla circostanza dedotta dai convenuti di essere titolare di un’invenzione del problema che la frazione del brevetto tende a risolvere, atteso che, a prescindere dall’anteriorità o meno dell’individuazione di tale problema, un’invenzione riguarda sempre non l’individuazione, ma la soluzione del problema il quale, al limite, può essere poco conosciuto o scarsamente sentito (il che renderebbe l’invenzione di scarso rilievo).
Va disattesa la domanda di declaratoria di contraffazione e concorrenza sleale avanzata dalla parte ritenuta titolare della frazione italiana di un brevetto europeo dichiarata invalida, quando fondata sull’accertata presenza di componenti fondamentali del prodotto diversi e presenti in quantità diverse, circostanze, queste, che escludono in radice sia la presunta contraffazione che la concorrenza sleale.