Nullità della frazione italiana di un brevetto europeo per carenza di attività inventiva
Il brevetto è nullo per carenza di attività inventiva allorquando lo stato della tecnica nota non solo sia privo di pregiudizi che allontanano dall’invenzione, ma incentivi anche l’esperto del ramo ad adottare la soluzione scelta per la risoluzione del problema. Il brevetto è altresì nullo per carenza di altezza inventiva qualora, partendo dallo stato della tecnica nota, l’attività posta in essere dall’esperto del ramo possa definirsi come meramente routinaria, in quanto abitualmente svolta dal medesimo.
Per accertare la sussistenza del requisito dell’altezza inventiva in modo oggettivo, evitando di giungere a conclusioni influenzate dal fatto che la valutazione viene effettuata in un momento successivo a quello in cui l’invenzione è stata elaborata, è utile applicare il criterio del problem/solution approach elaborato dalla giurisprudenza e dall’EPO, che consiste nell’individuare il documento di tecnica nota più vicina, nell’identificare il problema tecnico oggettivo che l’invenzione si propone di risolvere, nel verificare se partendo dalla tecnica nota più vicina e dal problema tecnico da risolvere, l’invenzione brevettata sarebbe risultata ovvia per il tecnico del ramo. In tale ultimo livello di valutazione, definito come would/could approach, occorre verificare se l’esperto del ramo, non solo avrebbe potuto, ma sarebbe stato spinto verso la soluzione tecnica brevettata in quanto la tecnica nota, risultante anche dalla combinazione di diversi documenti, incitava a farlo nella speranza di risolvere l’obiettivo problema tecnico o in attesa di un miglioramento o di un vantaggio.
La necessità di impiegare personale e mezzi ed il costo delle analisi non costituisce elemento sufficiente per considerare originale la soluzione tecnica brevettata, non essendo richiesto all’esperto del ramo un salto inventivo ma un’attività meramente routinaria di studi clinici e sperimentazione.