Nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum
Qualora l’atto di citazione indichi in modo generico e impreciso il petitum della domanda e i fatti posti a fondamento, non potrà proporsi la mutatio libelli, in quanto tale istituto è eccessivamente abrogante rispetto al principio della determinatezza della editio actionis. Una tale lata interpretazione finirebbe, infatti, per essere lesiva dei diritti di difesa e del contraddittorio del convenuto, non consentendo un’adeguata difesa e aprendo al contempo la strada a facili quanto evidenti abusi.
Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto sedici soggetti proponendo undici domande (risarcitorie e di nullità di uno schema ereditario avente ad oggetto partecipazioni societarie) prive dell’indicazione dei soggetti destinatari: pertanto, non tutti i convenuti erano in grado di comprendere quali domande erano state loro rivolte. Ciò avrebbe comportato un esercizio cui i convenuti non erano tenuti e parimenti li avrebbe costretti a sollevare amplissime nonché evidentemente molto generiche eccezioni.