Nullità di brevetto per invenzione e conversione in modello di utilità
La protezione giuridica accordata al modello di utilità, sotto forma di riconoscimento di un diritto di realizzare il prodotto in via esclusiva, è limitata all’idea “nuova” che consente la maggiore comodità di applicazione e impiego del medesimo (nella specie, il collegio ha escluso la sussistenza della contraffazione, atteso che non a tale scopo deve ricorrere una forma «assolutamente simil[e]» tra i due prodotti – due caldaie –, non essendo per contro sufficiente una «vaga analogia»). La circostanza della pendenza di un procedimento amministrativo di opposizione in sede europea avverso la concessione di un brevetto non obbliga alla sospensione del processo il giudice italiano, avanti al quale sia stata instaurata una causa sulla validità del medesimo brevetto.