Nullità di un brevetto erroneamente ritenuto standard essential e abuso di posizione dominante
Quando la specifica tecnica di cui a un brevetto debba essere ritenuta “raccomandabile” e non invece essenziale, il brevetto de quo non può essere considerato, neppure in via di mero fatto, standard essential rispetto all’attuazione dei dispositivi per cui è causa. A tal fine è necessario fornire adeguata prova circa la richiesta dal mercato e l’eventuale posizione dominante del titolare conseguita per gradimento del pubblico.
E’ da considerarsi nullo il brevetto che, per effetto di una riformulazione ai sensi dell’art. 79 c.p.i., venga indebitamente ampliato, estendendosi oltre il contenuto della domanda iniziale, tenendo altresì conto che le rivendicazioni devono essere interpretate alla luce della descrizione in modo da garantire al contempo un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi circa gli elementi effettivamente sottoposti a privativa.
L’introduzione nel sistema della specifica normativa antitrust (legge 287/1990) ha di fatto eliminato l’esigenza di utilizzare differenti disposizioni al fine di reprimere condotte contrarie alla concorrenza quale l’art. 2597 c.c.., che ha la funzione di tutelare solo il consumatore rispetto ad abusi provenienti dal monopolista che utilizzi in modo arbitrario la propria posizione di privilegio sul mercato. Da ciò ne inferisce la superfluità di una lettura estensiva che favorisca l’applicazione di tale norma a fattispecie quali il monopolio di fatto e l’abuso di posizione dominante nella sussistenza di una specifica disciplina di settore.