Nullità e contraffazione di brevetto: predivulgazione in regime di segretezza e su internet
Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell’art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico; non costituisce per contro divulgazione la presentazione di un prodotto coperto da brevetto avvenuta sotto regime di segretezza. Non costituisce altresì divulgazione la presentazione di un prodotto che comporti la sola visibilità delle caratteristiche del prodotto per coloro che vi abbiano accesso, senza che questi possano compiere una visione dettagliata ma solo una visione generale d’insieme da cui non sia possibile desumere le caratteristiche del brevetto (nella specie la predivulgazione era contestata sulla base delle dichiarazioni di dipendenti di una società vincolata da un patto di riservatezza).
Ai fini della predivulgazione on-line di un brevetto, occorre verificare l’accessibilità del documento sulla rete attraverso un test che prevede la verifica che (1) il documento possa essere reperito tramite motori di ricerca, utilizzando una o più parole chiave collegate con l’essenza o il contenuto del medesimo documento e (2) che il documento rimanga accessibile al medesimo URL (indirizzo web) per un periodo sufficientemente lungo da permettere un accesso diretto allo stesso da parte di un membro del pubblico. Nel caso in cui entrambe le condizioni siano soddisfatte, si può concludere che il documento era accessibile al pubblico. In caso contrario, e soprattutto quando la condizione non soddisfatta sia la prima, si deve procedere ad una valutazione caso per caso fornendo poi una lista aperta di elementi utili a tal fine, quali il numero di visualizzazioni, che, se alto, può essere indicativo indicativo della piena accessibilità al pubblico di un video (nella specie un video caricato su youtube).
Si deve escludere l’anticipazione di un brevetto da parte dell’arte nota quando l’esperto del ramo non avrebbe potuto ricavare da questa alcuna indicazione utile a risolvere il problema affrontato dal brevetto.
Si deve escludere la novità di un brevetto quando il brevetto stesso e un’anteriorità mostrino un’identità strutturale, qualora le differenze sussistenti riguardino solamente le modalità di funzionamento dei due brevetti.
Nell’analisi della traduzione italiana delle rivendicazioni di un brevetto europeo deve darsi alle parole, tra i vari significati attribuibili dal dizionario, quello più coerente alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto.
La realizzazione di un prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto di procedimento integra di per sè una contraffazione di qust’ultimo (c.d. contraffazione indiretta o contributory infringement).
L’analisi sulla validità di un brevetto deve tener conto delle modifiche che esso ha subito in fase di concessione EPO. Non è tuttavia necessario integrare la CTU svolta sulla validità del brevetto come depositato, anche qualora esso questo sia stato modificato in fase di concessione EPO, quando la relazione del consulente, ed in particolare il dettaglio delle sue valutazioni sulle singole rivendicazioni, permetta di svolgere una completa analisi anche rispetto al nuovo testo (nella specie, le modifiche compiute riguardavano l’incorporazione di due rivendicazioni con l’aggiunta di una frase tratta dalla descrizione, l’inserimento di una ulteriore caratteristica ad una nuova rivendicazione già inserita in un’altra rivendicazione e la circostanza che tutte le rivendicazioni dipendenti dipendevano dalla nuova rivendicazione ottenuta dall’incorporazione delle due rivendicazioni).
L’art. 56 c.p.i. non esclude che la limitazione del brevetto abbia efficacia ex tunc. Ne deriva che nel caso in cui le rivendicazioni emendate contengano la stessa materia di quelle precedenti se non per elementi marginali che non possono considerarsi “addittivi”, il contraffattore non può sottrarsi alle conseguenze del comportamento che ha posto in essere consapevolmente o con la consapevolezza che avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza.
Non possono essere disposti gli ordini di ritiro dal commercio e/o distruzione dei prodotti contraffatti e dei mezzi di costruzione, nonché di assegnazione in proprietà quando non vi è prova della loro immissione sul mercato (neppure in via potenziale) e non vi è prova dell’esistenza di mezzi univocamente diretti alla realizzazione dei predetti prodotti.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)