Obblighi e responsabilità degli amministratori
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che questa o il socio che agiscano hanno l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza delle condotte, del danno e del nesso di causalità, mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
L’amministratore della società ha il compito di gestire l’impresa compiendo tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale secondo i doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dello statuto; le obbligazioni inerenti la carica di amministratore di società sono assai variegate, ma alcune di esse risultano puntualmente specificate e si identificano in ben determinati comportamenti, tra cui la predisposizione di un assetto organizzativo, contabile, amministrativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci, i prescritti adempimenti tributari e fiscali.
In particolare, l’amministratore ha l’obbligo, imposto dall’art. 2381, ult. co., c.c., di “agire in modo informato”: obbligo che si declina da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per conseguire al meglio l’oggetto sociale o per prevenire, eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia, o debba essere, a conoscenza; dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che lo stesso si possa procurare esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
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Fabiano Belluzzi
Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.(continua)