18 Ottobre 2019

Obbligo degli amministratori di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di rimedi adeguati

La condotta dell’amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i  rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

La mancata pronta attivazione dell’amministratore, tale da compromettere in modo rilevante le prospettive di ordinata uscita dalla crisi, può configurarsi dunque come violazione del dovere di attivarsi senza indugio di cui all’articolo 2086 c.c., ovvero come grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Non soddisfa di per sè l’obbligo di cui all’art. 2086 c.c. la condotta dell’amministratore di società che versi in stato di crisi, in quanto incapace di assicurare un equilibrio finanziario se non mediante apporto di finanza esterna, il quale si limiti alla mera ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni, ovvero alla mera valutazione della possibilità di cessione di alcuni rami aziendali.

 

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Diletta Lenzi

Diletta Lenzi

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)

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