Obbligo del rendiconto e restituzione dell’apporto nell’associazione in partecipazione
L’omissione del rendiconto da parte dell’associante nell’associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l’unico nè il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato; la sua omissione non comporta la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell’art. 1455 c.c..
La domanda giudiziale di restituzione dell’apporto in caso di mancata corresponsione degli utili appare evidentemente comprensiva anche dell’ipotesi di perdite anche solo parziali.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)