Obbligo di accantonamento nel progetto di bilancio di esercizio di un fondo rischi in capo agli amministratori di società debitrice per crediti vantati da terzi
Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui e quindi l’esistenza di un credito “litigioso” possa far sorgere il dovere di appostare un fondo a garanzia del rischio del pagamento.
Non è ravvisabile un obbligo per gli amministratori della società debitrice, secondo un comportamento in osservanza dei canoni di prudenza, perizia e diligenza, di accantonare nel progetto di bilancio di esercizio un fondo rischi a copertura della passività potenziale rappresentata dal credito vantato dalla società creditrice e tuttora non soddisfatto.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)