27 Ottobre 2015

Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali ed onere della prova ex art. 2697 c.c.

La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all’oggetto del contratto.  

Il patrimonio sociale, nell’ambito della cessione di quote od azioni, rileva solo in presenza di una specifica garanzia – anche se non vi è bisogno che essa venga così espressamente qualificata, essendo sufficiente che il rilascio della stessa si evinca inequivocamente dal contratto – assunta dal cedente riguardante le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Ai sensi dell’art. 2697 c.c., fondante il principio di presunzione di persistenza del diritto, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegato come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.

 

 

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Carolina Gentile

Carolina Gentile

Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)

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