Omessa convocazione di un socio, abuso di potere, violazione nell’esecuzione di aumento di capitale di s.r.l.
L’eventuale omissione della comunicazione ai sensi dell’art. 2481bis del termine funzionale all’esercizio del diritto di opzione attiene all’esecuzione della delibera e non a un profilo di validità della stessa, e pertanto è semmai suscettibile di rilevare agli effetti di una responsabilità dell’amministratore della società, incaricato per legge dell’esecuzione delle delibere assembleari.
L’omessa convocazione di un socio costituisce anche nella disciplina della s.r.l. un vizio suscettibile di determinare la nullità della delibera (consistendo in una “carenza assoluta di informazione” ai sensi dell’art. 2479ter) e può quindi essere fatto valere nel termine di tre anni dalla trascrizione della decisione nel libro delle deliberazioni dei soci.
Il vizio di abuso di potere costituisce vizio suscettibile di determinare l’annullamento e non la nullità della delibera e pertanto l’impugnativa per tale profilo è soggetta al termine decadenziale di 90 giorni dall’iscrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)