Omessa iscrizione nel registro delle imprese della delibera avente ad oggetto la sostituzione dell’organo amministrativo
Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell’assemblea dei soci – inidonea a dimostrare l’effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell’ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi –, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall’ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio.
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Monica Laforgia
Avvocato in Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo(continua)