Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e fallimento della società
La totale assenza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario giustifica l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
In caso di fallimento di una società, l’omessa tenuta delle scritture contabili, o, in ogni caso, l’omessa consegna delle stesse da parte degli amministratori al curatore, determina un’inversione dell’onere della prova, dovendo essere gli amministratori, inadempienti ad un obbligo loro imposto ex lege, a provare che il dissesto è derivato da cause loro non imputabili o comunque non imputabili ad un loro comportamento negligente.
In caso di fallimento di una società, l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, tale da impedire la corretta ricostruzione ex post delle vicende societarie, legittima l’ascrivibilità agli amministratori, in sede di azione di responsabilità ex art 2392 c.c., dell’intero danno subito dalla società fallita da calcolarsi in misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare, stante l’impossibilità di ricostruire in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni e il danno effettivamente subito dalla società.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)