Omesso versamento del socio amministratore di Srl dell’importo prescritto dall’art. 2481 bis, IV co., c.c.: validità delibera aumento capitale, revoca amministratore e rettifica iscrizioni nel Registro Imprese
L’art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell’amministratore, che questo si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora).
Il socio amministratore che omette di versare al momento della sottoscrizione il 25% della parte di capitale sociale sottoscritta, è evidentemente venuto meno ai suoi obblighi nell’interesse della società e tale condotta indubbiamente rileva sul piano della responsabilità dell’amministratore, incaricato per legge dell’esecuzione delle delibere assembleari e tenuto ad intraprendere ogni più opportuna e doverosa iniziativa di escussione nei confronti del socio che non abbia eseguito l’immediato versamento della quota sottoscritta, attivando eventualmente la procedura di cui all’art. 2466 c.c. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che tale condotta omissiva, pure censurabile, non fosse di gravità tale rispetto all’interesse della società da giustificare la revoca dell’amministratore, posto che: a) la delibera di aumento del capitale sociale non era stata impugnata; b) il socio amministratore risultava titolare di una partecipazione pari al 98,33% del capitale sociale; c) in corso di causa il socio amministratore aveva versato il 25% del capitale sociale sottoscritto.)
Merita accoglimento la richiesta ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere la rettifica dei dati che risultano iscritti nel Registro delle Imprese, dal momento che il capitale sociale è indicato come interamente sottoscritto e versato, mentre risulta versato solo in parte; ciò in considerazione della tutela dell’interesse dei terzi a conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale della società, posta l’intrinseca potenzialità lesiva di un’iscrizione non veritiera.
Poiché lo strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. non può sovrapporsi e sostituire il rimedio tipico previsto dall’art. 2191 c.c., che prevede la possibilità per qualunque interessato di rivolgersi al Giudice delle imprese per ottenere l’ordine direttamente nei confronti del Conservatore del Registro delle imprese di cancellazione dell’iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, al Tribunale in sede cautelare atipica è preclusa l’adozione del medesimo provvedimento, mentre nulla preclude al Tribunale , sussistendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum, di rivolgersi nei confronti della società, e per essa ai suoi amministratori, affinché questi ultimi si attivino al fine di ottenere la rettifica delle iscrizioni non corrette.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)