Onere della prova nell’azione di responsabilità contro gli amministratori
L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l’entità della incidenza risarcitoria.
Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno – concreto e quantificabile – al patrimonio societario, danno che deve essere legato da un nesso eziologico a tali illeciti; si tratta dunque di esigere un doppio profilo di “apporti”, esteso da un lato alla prova circa l’esistenza del nesso di causalità tra danno e comportamento inadempiente dell’amministratore, dall’altro idoneo a determinare in concreto il quantum del danno di cui si chiede il ristoro.
In definitiva, anche se la violazione dell’obbligo che impone la diligente conservazione delle scritture contabili può concretamente occultare la violazione di altri doveri gravanti sull’amministratore, non può farsi automaticamente discendere dalla stessa l’obbligo risarcitorio per tutti quei danni ulteriori che – seppure in via astratta – potrebbero collegarsi alla negligente tenuta delle scritture; altrimenti, si finirebbe per ammettere una sorta di risarcimento “sanzionatorio”, che tuttavia il nostro ordinamento riconosce nei soli casi previsti dalla legge: ne consegue, dunque, che la violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori rappresenta un presupposto necessario ma non esauriente, ai fini della condanna specifica per responsabilità risarcitoria, a carico degli amministratori inadempienti di società di capitali. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
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Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)