Onere della prova nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Il curatore è tenuto a fornire la prova delle violazioni commesse dall’amministratore e del nesso di causalità tra le stesse e il danno verificatosi, mentre incombe all’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregnante considerazione, che il nuovo testo dell’art. 146 l.fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lgs. 5/2006 -, prevede semplicemente che il curatore è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, della società fallita: sicchè il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.
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Federica Venegoni
Praticante avvocatoPraticante avvocato presso lo studio Bonelli Erede. Si occupa di diritto societario, in particolare di operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni di pacchetti azionari, trasferimenti di rami di azienda, patti...(continua)