Onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità.
Nelle azioni di responsabilità – siano esse svolte dalla società ovvero dal socio al quale il terzo comma dell’art. 2476 c.c. conferisce la legittimazione straordinaria al loro promuovimento e siano esse svolte nei confronti degli amministratori ovvero dei liquidatori – in applicazione dei principi generali in materia di lamentato inadempimento e di conseguente risarcimento, l’attore, ai fini della risarcibilità del preteso danno, deve non solo allegare l’inadempimento dell’amministratore, ma deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.