Onere probatorio in tema di abuso di maggioranza
L’abuso di maggioranza (o eccesso di potere) – unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale – si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell’esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al – o meglio nell’ottica del – perseguimento degli interessi sociali.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Fabio Clarizio
Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli...(continua)