Opera fotografica su commissione: cessione dei diritti e titolarità
Con riferimento alla valutazione della titolarità e dell’ampiezza dei diritti di utilizzazione economica, nel caso di fotografie semplici ai sensi dell’art. 88, terzo comma l.a. la previsione di una cessione dei diritti di utilizzazione economica appare esplicitamente stabilita dalla legge, mentre in relazione alla natura di opere secondo la protezione accordata dall’art. 2, n. 7, l.a., analoga cessione va verificata sulla base delle risultanze concernenti l’effettiva stipulazione di un contratto di committenza tra le parti e l’ampiezza dei diritti di utilizzazione effettivamente oggetto del rapporto contrattuale, da compiersi mediante i comuni criteri di interpretazione della volontà delle parti secondo buona fede anche in relazione al fine in concreto perseguito dalle parti mediante la stipulazione dell’accordo.
Nel contratto di commissione d’opera anche per ciò che riguarda le opere dell’ingegno non è stabilita la necessità di forma scritta, mentre – sotto altro profilo – deve ritenersi che in tale ipotesi la titolarità del diritto di utilizzazione dell’opera dell’ingegno creata su commissione (o analogamente su fotografia semplice) sia acquisita dalla parte committente a titolo originario o comunque ipso iure per effetto del contratto d’opera.
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Omar Cesana
AssociateAvvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.(continua)