Operazione di scissione e pregiudizio del creditore. Opposizione di creditore alla scissione. Strumenti di tutela in favore dei creditori. Legittimazione attiva del creditore titolare di credito contestato. Responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti della scissa
Nel nostro ordinamento la tutela degli interessi dei creditori (da intendersi in senso ampio ovvero compresi anche quelli titolari di un credito litigioso, sottoposto a termine o a condizione o, anche, derivante da rapporti in corso di esecuzione) delle società partecipanti alla scissione si realizza con il diritto di opposizione degli stessi alla progettata scissione e con la disposizione che prevede la responsabilità solidale (ancorché sussidiaria e limitata) delle società risultanti dalla scissione per i debiti della scissa anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione. L’opposizione costituisce strumento destinato ad operare ex ante come mezzo di conservazione della garanzia diretto a paralizzare gli effetti di atti dispositivi del patrimonio del debitore, il sistema delle responsabilità sussidiarie e solidali ex 2506 quater c.c. invece, opera ex post ed è diretto a sostituire o integrare l’originaria garanzia, eventualmente lesa.
Con particolare riferimento ai crediti contestati, ai fini dell’apprezzamento della legittimazione all’opposizione, la più accreditata dottrina e giurisprudenza ritiene che il Giudice investito dell’azione debba limitarsi ad una cognizione sommaria circa l’esistenza e fondatezza delle ragioni del credito dell’istante.
Nel merito, l’accoglimento dell’opposizione (la cui semplice proposizione comporta la sospensione dell’operazione salva autorizzazione del Tribunale nei casi di cui al 2445 c.c.) presuppone la prova che l’operazione di scissione sia tale da determinare una situazione di insufficienza patrimoniale della scissa o della beneficiaria, con conseguente pericolo attuale e concreto del venir meno o dell’affievolirsi delle possibilità di soddisfacimento della pretesa creditoria.
L’onere della prova circa la potenziale lesione della garanzia patrimoniale del credito, correlata alla scissione, grava sulla parte opponente.
La responsabilità solidale della beneficiaria della scissione (meccanismo di tutela del quale peraltro, secondo un’accreditata giurisprudenza, neanche dovrebbe tenersi conto ai fini dell’apprezzamento del pericolo di pregiudizio delle ragioni dei creditori connesso all’operazione) per i debiti della scissa anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione opera nei limiti del valore del patrimonio netto conferito “quale effettivamente risultante al momento dell’operazione di scissione e non come dichiarato”.
[Nel caso di specie l’opponente, pur ritenuto legittimato all’opposizione nonostante fosse titolare di un credito per più versi contestato dalla convenuta, si è visto rigettare la domanda non avendo “offerto adeguati elementi da cui inferire che l’operazione di scissione, come programmata ed approvata […], fosse tale da pregiudicare la concreta possibilità di soddisfacimento del suo credito”.]
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Fabrizio Caramanico
Laurea con lode presso l'Università degli Studi di Pavia. Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Attualmente Avvocato presso Bussoletti Nuzzo & Associati (Roma).(continua)