Operazioni straordinarie e promessa del fatto del terzo
Nel caso di promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (nel caso di specie avente ad oggetto l’esecuzione di operazioni straordinarie aventi quali effetto il trasferimento della titolarità di un certo compendio patrimoniale), il promittente dell’obbligazione che sia rimasto del tutto inoperoso non essendosi attivato con la dovuta diligenza, va condannato a rifondere i danni cagionati dal suo totale inadempimento già al primario obbligo di facere diligenter.
Con la promessa del fatto del terzo, infatti, il promittente assume un obbligo di facere che si sostanzia nell’adoperarsi affinché il terzo si impegni ovvero tenga il comportamento promesso per soddisfare l’interesse del promissario, e in una seconda obbligazione di dare, consistente nel corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa.
Pertanto, qualora l’obbligazione di facere risulti inadempiuta e la mancata attuazione sia imputabile al promittente rimasto inerte, il promissario ha a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento cui si affianca il relativo risarcimento quantificato nell’intera perdita subita a causa di tale inadempimento. Qualora, invece, nonostante l’esatto adempimento dell’obbligazione di facere, il promissario non abbia ottenuto il risultato a causa dell’inadempimento del terzo, diverrà attuale per il promittente l’obbligazione di dare e il relativo indennizzo.