23 Maggio 2013

Opere dell’ingegno e titolarità in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali e morali d’autore

Il diritto patrimoniale d’autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto – a titolo originario –  del diritto d’autore, ossia la creazione dell’opera dell’ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata  dal lavoratore dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). Il datore di lavoro, titolare dei diritti patrimoniali  sulle opere dell’ingegno create dal lavoratore dipendente, non è legittimato a far valere in giudizio la violazione dei diritti morali sulle stesse, in quanto tali diritti competono esclusivamente e inderogabilmente all’autore dell’opera. Le cartine geografiche sono annoverabili tra le opere dell’ingegno ove non si limitino a una mera riproduzione del dato geografico, ma si caratterizzino invece per una rappresentazione più fantasiosa e/o elaborata del luogo, ravvisabile nella combinazione del dato geografico con ulteriori elementi, nella discrezionalità della scelta degli elementi da raffigurare e di quelli da ignorare ovvero nella elaborazione di modalità personali e distintive di rappresentazione dei particolari selezionati. Il danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto patrimoniale d’autore è risarcibile a norma del combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e 158 comma 3 l.d.a., fermo restando l’onere della parte istante di fornire la prova, anche presuntiva, del danno subito. Ai sensi dell’art. 52 l. fall., l’accertamento dei crediti verso una procedura fallimentare deve avvenire mediante insinuazione, ed eventuale opposizione, allo stato passivo: pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’impossibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge. Il creditore non è tenuto a citare in giudizio il debitore per evitare che l’inadempimento si aggravi: infatti, l’obbligo di diligenza gravante sul creditore, teso a circoscrivere il danno derivante dall’altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell’altrui colpa, non comprende anche l’obbligo di esplicare attività tali da comportare sacrifici, esborsi o assunzione di rischi, quale può essere l’esperimento di un’azione giudiziaria.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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