Opponibilità della data di scrittura privata al soggetto rappresentato ex art. 2704 c.c.
L’art. 2704 c.c. è volto a disciplinare l’opponibilità della data di scrittura privata ai terzi aventi causa e, pertanto, non trova applicazione nei rapporti tra le parti che hanno sottoscritto il documento stesso, dovendosi considerare parte anche il rappresentante di uno dei contraenti.
Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell’art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l’opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)