Opponibilità della sentenza pronunciata contro un consorzio alle imprese consorziate. Principio della ragione più liquida.
Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.), la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un consorzio non può essere opposta (in successivo giudizio) alle imprese consorziate. Dunque, in quel contesto, la domanda proposta contro le imprese consorziate non può essere fondata unicamente su (i fatti costitutivi rappresentati da) l’accertamento della qualità di condebitrici solidali in capo alle consorziate convenute e la sentenza pronunciata contro il consorzio in un precedente giudizio. Eventualmente, qualora l’affermato creditore abbia introdotto il giudizio contro le imprese consorziate per mezzo di una domanda siffatta e le affermate debitrici abbiano eccepito (in senso ampio) il principio ex art.1306 co.1° c.c., egli potrà mutare la propria domanda originaria, sostituendo a questa una domanda volta a: i) sentire accertare ex novo nei confronti delle imprese consorziate quanto accertato verso il consorzio nel precedente giudizio; (ii) sentire queste condannate, quali asserite condebitrici, in solido con il consorzio.
L’ordine con il quale il giudice ritiene di esaminare e decidere ciascuna delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito in rapporto al medesimo petitum(inteso come bene della vita) deve essere stabilito caso per caso, attraverso la ricerca di un equilibrio tra il principio dispositivo che permea di sé il processo civile e la discrezionalità di scegliere le questioni da trattare in funzione del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida (ossia della necessità, al fine di ridurre l’attività istruttoria e quella di stesura della motivazione, di dare priorità nel rigetto della domanda alla ragione più evidente, più pronta, più piana, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito). In altri termini, il fatto che oggetto della domanda (e del processo) sia e rimanga sempre il petitum sostanziale e processuale dedotto dall’attore non esclude che, in forza dei principi di speditezza, economia e celerità delle decisioni, quel processo abbia termine con una pronuncia fondata sulla ragione più liquida di rigetto della domanda (prescrizione, adempimento, mancata scadenza dell’obbligazione, ecc.). Ne discende, come corollario di tali affermazioni, l’impossibilità di individuare una perfetta sovrapponibilità dell’oggetto del processo all’oggetto del giudicato, atteso che la reale portata oggettiva del giudicato, soprattutto in caso di pronuncia di rigetto, è determinata dai motivi della decisione e non coincide necessariamente con l’oggetto della causa.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Flaim
Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle...(continua)