Opposizione alla fusione dei creditori e azione di responsabilità
Nessuna invalidità o “inefficacia” della fusione può essere pronunciata nel caso in cui l’opposizione dei creditori tempestivamente notificata a seguito della spedizione dell’atto nel termine di cui agli artt. 2503 o 2505-quater c.c. pervenga alla società partecipante dopo la stipula dell’atto di fusione, legittimamente intervenuta in data successiva allo spirare del medesimo termine, e questo venga poi iscritto nel registro delle imprese. Infatti, dal momento che, con l’art. 2504-quater c.c., il legislatore mostra di voler privilegiare l’ esigenza di stabilità di assetti societari comunque realizzati in un’ottica generale di tutela della certezza delle relazioni giuridiche relative all’impresa, parrebbe incongruo ipotizzare una sanatoria che si applichi ad ipotesi anche gravi di violazione di norme imperative e non invece alla violazione di disposizioni, come nella specie, di carattere procedimentale.
Parimenti, intervenuta l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese (e in assenza di richieste risarcitorie), non può essere ordinata alla società opposta la prestazione di adeguata garanzia a norma dell’art. 2503 c.c., essendo venuti meno i presupposti per la tutela reale dei terzi rispetto alle operazioni di fusione cui partecipa la società debitrice.