Opposizione dei creditori alla delibera di scissione
La legittimità dell’operazione di scissione cui ci si oppone deve essere valutata rispetto al parametro normativo di cui all’art. 2445 u.c. cc, per via del combinato disposto degli artt. 2506-ter, u.c., e 2503, c. 2, c.c., parametro consistente nel pericolo di pregiudizio per i creditori.
Il bilanciamento degli interessi che il Tribunale viene chiamato a svolgere fra quello della società di procedere alle operazioni straordinarie ritenute necessarie per il perseguimento dei propri fini sociali e quello dei creditori di non vedere svilita la propria garanzia patrimoniale non può impedire l’operazione quando il patrimonio assegnato alla beneficiaria sia esiguo rispetto al valore del patrimonio che rimane in capo alla scissa.