Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. e domanda di risarcimento danni
L’art. 2503 c.c. individua un’azione tipica, propriamente ed esclusivamente rivolta ad invalidare lo specifico processo di fusione oggetto di approvazione ex art. 2502 c.c. all’esito del complesso procedimento di cui agli art. 2501-ter ss. c.c., sia pure per i motivi più diversi e in alcun modo tipizzati, purché correlati ad un serio timore di concreto pregiudizio a proprie ragioni creditorie.
Ai fini della legittimazione alla proposizione dell’opposizione ex art. 2503 c.c. può reputarsi sufficiente la mera prospettazione di ragioni di credito non manifestamente infondate, mentre invece una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni presuppone uno specifico accertamento della “effettiva” fondatezza delle ragioni vantate quale “condizione” per l’accoglimento della domanda.
La proposizione di una domanda di condanna (non condizionata) al risarcimento di danni pacificamente presuppone, quale imprescindibile condizione dell’azione volta ad integrare un “interesse concreto e attuale” alla pronuncia richiesta, la compiuta prospettazione di un “danno” quale oggetto di specifica deduzione da parte di chi abbia proposto la domanda, già concretamente maturato nella sfera patrimoniale dell’attore e tale pertanto da imporre una reintegrazione del patrimonio leso.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)