28 Aprile 2016

Ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter cpc di finanziamenti soci e costituzione del convenuto contumace

Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, alla luce della tardività della propria costituzione ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c..

Il termine indicato dal giudice per la notifica dell’ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. ha carattere meramente ordinatorio, cosicchè un’eventuale notificazione tardiva non influisce sull’idoneità del provvedimento ad assumere carattere definitivo, posto che il termine per proporre opposizione di cui all’art. 186ter co. 5 c.p.c.  decorre dalla data di effettiva notifica del provvedimento.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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