“Pactum fiduciae” e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.
La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato.
Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.
Ai fini della valutazione in ordine alla ricorrenza di giusta causa acquistano rilevanza tutte le circostanze sopravvenute che non si risolvano nel mero dissenso verso l’operato dell’amministratore ma siano idonee a minare il pactum fiduciae alla base della nomina.
[Nel caso di specie il pactum fiduciae ben può ritenersi non solo minato ma addirittura sconfessato da condotte quali quelle poste in essere dall’attore nell’entrare abusivamente nell’ufficio del Presidente del C.d.A. e nel prendere nascostamente visione di documenti ivi custoditi, così utilizzando le proprie prerogative di membro del C.d.A., avente libero accesso ai locali sociali, non per svolgere le proprie funzioni in un’ottica di collaborazione con gli altri componenti dell’organo ma per acquisire -senza formulare al riguardo specifica richiesta- informazioni riservate o comunque non di generale accessibilità all’insaputa dei loro custodi, palesemente violando canoni di lealtà nella condotta gestoria e, dunque, legittimando una reazione di revoca da parte dell’assemblea.]