Pagamento dei compensi dell’amministratore
L’indicazione da parte dell’amministratore persona fisica di un soggetto terzo (nel caso di specie, una società di capitali dal primo partecipata) cui pagare il compenso spettantegli per l’attività di amministrazione, qualora si possa desumere (ad esempio, dal trattamento analogo riservato ad altro amministratore e dall’individuazione in bilancio, quale soggetto attivo del rapporto, dello stesso amministratore persona fisica e non del terzo, in tesi, cessionario) che essa integri la fattispecie della delegazione attiva (in quanto tale revocabile) e non quella della cessione del credito, determina una doppia legittimazione ad esigere ed incassare gli emolumenti, nonché ad escutere il relativo credito. Pertanto, l’amministratore persona fisica conserva la titolarità del credito e la legittimazione processuale a farlo valere in giudizio nei confronti della società.