Pagamento del corrispettivo di un trasferimento azionario e sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
Giusta la formulazione letterale dell’art. 649 c.p.c. e la natura lato sensu cautelare del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, con conseguente applicabilità degli artt. 669-bis ss. c.p.c., in quanto compatibili, nulla osta a che l’attore opponente provochi una decisione anticipata e separata sull’esecutività del decreto, anche integrando l’istanza formulata in citazione e producendo a sostegno nuovi documenti, purché sia consentito al convenuto il diritto al contraddittorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c.
L’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito risultante da una scrittura autenticata avente ad oggetto il trasferimento di una partecipazione azionaria deve sospendersi ex art. 649 c.p.c., in presenza di prova scritta che dimostri l’inclusione della cessione della partecipazione in una più complessa transazione intervenuta tra le parti in lite (nel caso di specie l’efficacia esecutiva era stata disposta sul solo formale presupposto dell’autentica notarile della scrittura privata di trasferimento azionario).