Parametri per la configurabilità dell’abuso di dipendenza economica
In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve essere “legale” ovvero acquisita per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (così già Cass. n. 5650 del 2013).
Circa l’ applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 192 del 1998, volta a tutelare la parte debole del contratto dall’abuso della forza contrattuale da parte del contraente forte, e a riequilibrare il sinnallagma negoziale, non basta l’uso del termine “cliente” per estendere la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica all’intero arco dei rapporti negoziali-professionali tra imprese. La disciplina in questione, prevedendo il potere del giudice di intervenire nei rapporti contrattuali tra le parti, riequilibrandoli a favore del contraente debole, costituisce una deroga al principio della libertà contrattuale di cui agli art. 1321, 1322 e 1326 c.c.. In quanto tale è potere di natura eccezionale, perché l’intero sistema dei contratti è ispirato al principio della libertà contrattuale, ed è dunque un potere ammesso nei soli casi espressamente previsti dal legislatore. La l. n. 192 del 1998, intitolata specificamente “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, è una normativa di settore, essa non appartiene alla disciplina generale del contratto e non può dunque porre limiti generali all’autonomia negoziale privata dell’impresa. Ne consegue che i rapporti non riconducibili alla tipologia del contratto di subfornitura non ricadono nella sfera di applicazione della disciplina dell’abuso di dipendenza economica.
Non è configurabile il carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c. per lo scioglimento del contratto per inadempimento, nel progressivo aumento dei costi non commissionabili da parte di un contraente, laddove detto aumento non vada ad intaccare la base di calcolo delle provvigioni.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)