Parità di trattamento tra soci originari e soci sopravvenuti
E’ illegittima per violazione del principio di parità di trattamento, che trae fondamento dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 2348 c.c., la clausola statutaria di una s.p.a. che preveda una diversa disciplina per i soci originari e per gli aventi causa da questi (soci sopravvenuti). Deve ritenersi pertanto invalida la delibera che introduce una siffatta clausola (nella specie è stata annullata la delibera assembleare che introduceva un diritto di riscatto a favore degli altri soci sulla partecipazione del socio acquirente, nell’ipotesi in cui successivamente all’acquisto muti il soggetto che esercita l’effettivo controllo sul socio acquirente stesso)
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)