Parole straniere, marchi descrittivi e imperativo di disponibilità
Per l’esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata, è implicito nel sistema di protezione dei segni distintivi un “imperativo di disponibilità” che impone che taluni segni possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori del commercio. In particolare, la finalità dell’art. 13 CPI è quella di impedire che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico, che debbono rimanere patrimonio comune onde evitare ogni ingiustificato ostacolo ai concorrenti, mediante la trasformazione dell’esclusiva sul segno in monopolio di fabbricazione.
Il fatto che l’espressione registrata non sia nella lingua ufficiale nazionale non conferisce di per sé distintività al segno, ove si consideri da un lato che l’inglese è divenuto la lingua comune della koinè mondiale e dall’altro che in alcuni settori (nel caso di specie, quello dei cosmetici) è invalso anche in Italia l’uso di contraddistinguere in inglese la funzionalità/destinazione del prodotto (“after sun”, “bath shower”, “body cream” ecc.).
La percezione del consumatore medio della descrittività del segno deve essere contestualizzata in relazione al prodotto che è destinato a contraddistinguere e non può essere svolta in astratto (nel caso di specie, la descrittività dell’espressione “after bite” – “dopo morso” o “dopo puntura” – per prodotti con funzione lenitiva delle punture di insetti è stata documentata mediante un’indagine demoscopica sulle conoscenze linguistiche generali e sul collegamento tra prodotti in ragione dell’uso di tale espressione).