Patto di non concorrenza
Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela e, pertanto, non possono essere integrate nello svolgimento di attività di lavoratore dipendente.
L’impegno a non sviare la clientela altrui non è nullo quando il suo oggetto è chiaro e determinato e la sua durata risulta circoscritta, anche per relationem.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Egidio Greco
Avvocato del Foro di Milano. Cultore della materia di "Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato" presso l'Università degli Studi di Pavia. Laureato in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università...(continua)