Patto di non concorrenza e socio occulto
La disciplina dettata dall’art. 2596 c.c. non si applica al patto di non concorrenza che sia parte di una più ampia regolazione negoziale dei rapporti tra le parti.
Il patto di non concorrenza è nullo per contrarietà all’ordine pubblico soltanto se idoneo a precludere a una delle parti di svolgere ogni tipo di attività professionale nel settore di riferimento.
Ricorre una violazione del patto di non concorrenza, con il quale un soggetto si sia impegnato a non svolgere attività concorrenziali nemmeno «indirettamente», qualora quest’ultimo divenga socio occulto di una società operante nel settore oggetto del patto stesso.
L’onere di provare, fornendo indizi gravi, precisi e concordanti, che un soggetto è socio occulto di una determinata società, ricade sulla parte che allega tale circostanza.