Patto leonino e promessa del fatto del terzo assunta da una SGR
E’ indifferente che il patto leonino sia previsto nello statuto della società o in un patto parasociale, ma è necessario che sia stabilito tra i soci di una società, mentre sono irrilevanti i patti tra soci e terzi aventi ad oggetto la vendita della partecipazione. Ciò per l’ovvio motivo che, rispetto alla ratio del divieto, non conta solo l’esonero totale e costante dalle perdite (o dagli utili), ma il fatto speculare che esse, per effetto del patto, siano sopportate (o gli utili percepiti) dagli altri soci per la quota del socio-leone. Viceversa l’accordo con il terzo non esonera in modo costante il socio stipulante dalla partecipazione alle perdite (nè gli preclude la percezione degli utili) nè le ribalta sugli altri soci. Semmai, qualora l’accordo con il terzo preveda la cessione ad una certa data ed a prezzo determinato si avrà un contratto connotato da un certo grado di aleatorietà o da una funzione di garanzia, ma che rientra certamente in schemi noti e meritevoli di tutela.
Il contratto stipulato da una società di gestione del risparmio in nome proprio, sebbene nell’interesse dei fondi gestiti, grava la stessa SGR in prima persona dei relativi obblighi di adempimento. Ciò vale anche con riferimento alla legittimazione processuale della SGR, che andrà correttamente evocata in giudizio come tale ed essendo priva di rilievo sul piano processuale la spendita o l’indicazione del nome del fondo.
Il diritto conferito al partecipante di un fondo avente ad oggetto la vendita di una quota del partecipante ad una società terza, senza che la stessa abbia assunto alcun obbligo di acquisto nè abbia formulato alcuna proposta di acquisto, tantomeno irrevocabile, nè abbia convenuto il prezzo, configura, a prescindere dalla qualificazione datane dalle parti, non già un’opzione ma lo schema contrattuale della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., e la SGR che, una volta assunta tale promessa, non si adoperi per attuarla, è gravata da una obbligazione di risultato, il cui inadempimento dà luogo a risoluzione dell’accordo tra il partecipante al fondo e la stessa società di gestione del risparmio.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)