Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva che la società partecipata non possa farlo valere perché i soci ne hanno escluso la sua efficacia verso terzi ex art. 1411 c.c.
Per pronunciare condanna generica ex art 278 c.p.c. non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta ma occorre accertare, sia pure con modalità sommaria e probabilistica la portata dannosa senza la quale il diritto al risarcimento del danno non si configura; infatti, con la pronuncia della condanna generica ciò che viene rinviata è la determinazione quantitativa del danno, mentre il danno, la lesione deve esser già accertata con la pronuncia di condanna generica.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)