Patto parasociale: gli effetti sulla società delle pattuizioni stipulate in suo favore ai sensi dell’art. 1411 c.c.
Il patto parasociale in forza del quale un socio si impegna verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento soci e a eseguire delle prestazioni a beneficio della società deve essere qualificato nei termini del contratto a favore di terzi ex 1411 c.c. Ne consegue che la società terza beneficiaria, che con la domanda giudiziale manifesti – anche implicitamente – la volontà di volerne profittare, acquista il diritto alle prestazioni stipulate in suo favore.
La pattuizione tra soci avente a oggetto l’esecuzione di prestazioni da parte della società costituisce, invece, una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., di per sé inidonea a produrre effetti in capo alla società.
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Giovanni Cortese
Praticante Avvocato a Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo(continua)