Pendenza del giudizio di opposizione a provvedimento sanzionatorio emanato dalla Consob e azione di regresso dell’intermediario nei confronti del responsabile della violazione
La definitività dell’accertamento compiuto dal giudice investito dell’opposizione ad un provvedimento sanzionatorio emanato dalla Consob preclude la sospensione del giudizio intentato dal soggetto responsabile della violazione in opposizione alla domanda di pagamento, in via di regresso, proposta dall’intermediario che ha provveduto al pagamento della sanzione quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 195, co. 9, t.u.f.
Può essere acquisita d’ufficio dal giudice, quale fatto notorio o noto alle parti, la notizia del rigetto del ricorso di Cassazione di un procedimento traendola dalla consultazione dell’archivio ufficiale delle sentenze della Corte.