Periculum in mora nel sequestro conservativo
Sussiste il periculum in mora al fine dell’autorizzazione del sequestro conservativo sui beni della società, per la tutela del credito pari al valore delle partecipazioni dei soci receduti, qualora il comportamento della società stessa lasci desumere che questa intenda sottrarsi all’esatto adempimento del debito verso i soci. Questo si evince, in particolare, dal fatto che la società non comunichi il valore delle azioni, ai sensi dell’art. 2437-quater c.c., limitandosi ad acquisire una perizia di stima giudicata come palesemente errata per difetto da parte dei sindaci della stessa, e non partecipi poi al procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto instaurato dai soci recedenti. La sussistenza del periculum in mora si desume altresì dal fatto che la società metta in atto operazioni di dismissione dei cespiti sociali al di fuori di una formale messa in liquidazione, operazioni in apparenza orientate alla sottrazione della garanzia nei confronti dei creditori o comunque ad un aggravamento degli oneri per la soddisfazione del credito a causa del mutamento qualitativo dei beni facenti parte del patrimonio sociale (nel caso di specie la società resistente aveva provveduto alla vendita del complesso immobiliare in cui era sito l’albergo costituente il cespite di maggior valore all’interno del patrimonio sociale).