Piano attestato ex art. 67 l.fall. e condotta degli amministratori
La mancata svalutazione dei crediti non è condotta di per sé negligente se tale condotta si inserisce in una fase di complessiva attuazione del piano attestato ex art.67 comma 3, lett. (d), l.f., il quale, pur comportando normativamente la sola sottrazione degli atti compiuti in sua esecuzione all’azione revocatoria fallimentare, va comunque considerato rilevante quanto alla configurazione di diligenza o meno degli organi gestori che vi diano attuazione. Non si può quindi considerare negligente la condotta di amministratori che gestiscano la situazione di crisi provvedendo alla elaborazione di un articolato (e attestato come ragionevole da esperto indipendente) programma per uscirne.
Per la determinazione del dies a quo in un’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. occorre tenere conto della data in cui il Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza, restando irrilevante invece la data di presentazione del ricorso per amministrazione straordinaria, tale ricorso non essendo soggetto a pubblicità presso il Registro delle Imprese.
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Eugenio Sabino
Praticante avvocato, Chiomenti Studio Legale | Cultore della materia in diritto commerciale (corso progredito), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano | Laurea in Giurisprudenza (con lode), Università...(continua)