Piena tutela cautelare a giacche contraddistinte da marchi denominativi e figurativi
Sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 in caso di quasi integrale riproduzione di un marchio comunitario registrato (nel caso di specie: una striscia colorata) sul prodotto di un concorrente e dell’utilizzo di esso per contraddistinguere prodotti della stessa classe per la quale il marchio è stato registrato, nonostante la presenza del marchio del contraffattore.
Rafforza il rischio di associazione tra il prodotto non originale e il marchio registrato e quindi la riconduzione del primo all’azienda e alla catena produttiva del titolare del marchio, l’adozione, sul medesimo prodotto, di un ulteriore marchio (nel caso di specie, il marchio denominativo “K-WAY”) di titolarità del medesimo soggetto che utilizzi anche questo segno per caratterizzare i propri prodotti, in abbinamento con il primo marchio (ossia, una striscia colorata).
Sussiste il periculum in mora in caso di immissione sul mercato di prodotti non originali ma associabili ai marchi registrati di un terzo, che esponga le titolari del marchio al concreto rischio di subire un calo delle vendite, una conseguente riduzione della quota di mercato, oltre che un inevitabile fenomeno di “annacquamento” della capacità attrattiva del segno distintivo, trattandosi di lesioni patrimonali di difficile quantificazione e soprattutto di difficile effettiva reintegrazione.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)