Posizione del socio recedente e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
Si verifica un mutamento della posizione del socio rispetto all’organizzazione della compagine conseguente all’esercizio del diritto di recesso, in quanto dopo tale esercizio il socio – la cui manifestazione di recesso è irrevocabile trattandosi di un atto unilaterale recettizio – è titolare del solo diritto alla liquidazione della quota e quindi di un diritto di partecipazione per così dire affievolito. (Cfr. Trib. Roma 11.05.2005).
Cosicché, una volta esercitato il recesso, al socio può essere riconosciuto solo l’esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, come l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (Cfr. Trib. Milano 4.05.2017 n. 4949/2017). Nel tempo intercorrente tra il valido esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota, il socio di S.r.l. recedente resta titolare dei diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso e per l’esercizio dei quali vanti un concreto interesse ad agire, anche relativo al pericolo che dal depauperamento del patrimonio sociale derivi un rischio attuale per l’effettivo rimborso della quota oggetto di recesso (cfr. Trib. Pavia 5.08.2008).
Al socio receduto, in ragione della manifestata volontà di fuoriuscire dalla compagine monetizzando la sua quota di partecipazione, possono essere riconosciuti i soli diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della quota che dev’essergli liquidata: a) l’attribuzione di tutte le posizioni partecipative ordinarie risultando incongrua in quanto non più collegata alla partecipazione sociale in senso proprio; b) in particolare, l’attribuzione della legittimazione ad impugnare non essendo più connessa all’interesse ad agire – tipico del socio non receduto – quanto alla rispondenza dello schema legale delle delibere assembleari; c) il tutto salvo il caso che l’esercizio dei diritti partecipativi sia strumentale rispetto alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota e che l’impugnazione sia rivolta nei confronti di delibere anch’esse idonee ad incidere rispetto a tale liquidazione.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)