Postergazione del rimborso del finanziamento soci solo se erogato a favore di società in crisi economico – finanziaria
Il comma 2° dell’art. 2467 c.c. è inequivoco nel postergare il rimborso dei soli finanziamenti che, qualificati espressamente a titolo di mutuo o privi di qualificazione, siano stati erogati dai soci a favore di società in crisi economico-finanziaria.
La lettera della legge corrisponde esattamente alla sua ratio: porre un freno al fenomeno delle società sottocapitalizzate, escludendo che, in determinati casi, i soci possano conferire senza limiti capitale di prestito, ripartendo con gli altri creditori il rischio operativo di una società in crisi.